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Unioni civili, cosa fare se il sindaco si rifiuta

Tra i primi a tuonare contro la legge sulle unioni civili ci sono molti sindaci, chiamati ad applicarla senza opposizioni.
Ecco quali misure adottare per vedere soddisfatti i propri diritti

Lalegge sulle unioni civiliè realtà. L’Italia, 27esimo Paese a dotarsi di una normativa, da oggi ha un nuovo tema su cui dividersi in più parti, tra chi festeggia e chi trova pochi o zero motivi per lasciarsi andare all’entusiasmo. Alcuni sindaci hanno già espresso perplessità e hanno dichiarato dinon volere celebrarele unioni tra persone dello stesso sesso. E altri, come Matteo Salvini, ha addiritturaspronatoi sindaci leghisti a disobbedire.

Per comprendere quali sono gli strumenti a disposizione dei cittadini, abbiamo chiesto il parere dell’ avvocatoRoberto Cataldiche dirige unsito di informazione e approfondimento giuridico: “il ddl Cirinnà non ha previsto specifiche sanzioni, restano validi i principi generali del nostro ordinamento giuridico, lenorme di carattere penalecome quelle che puniscono il rifiuto e l’omissione di atti d’ufficio da parte di pubblico ufficiale”.

Si può quindi chiedere l’applicazione dell’articolo 328del codice penale che “prevede lareclusioneda sei mesi a due anniper il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio”.

Ricorrere alle vie legali è una misura estrema, anche perché i sindaci hanno potere di delega: “per la celebrazione dei matrimoni con il rito civile ilsindaco può delegare le funzionidi ufficiale di Stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al segretario comunale. Possono poi celebrare i matrimoni gli assessori, i consiglieri comunali oaddirittura cittadiniche abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale a patto che siano abilitati per legge e muniti di delega del sindaco”.

C’è anche laresponsabilità civile dei comuni, infatti “devono garantire che le celebrazioni si possano svolgere– continua l’avvocato Cataldi –è un obbligo che deriva dal regolamento di Stato civile e se il comune non lo rispetta si potrebbe anche ipotizzare una responsabilità civile indiretta dell’ente locale, che non esclude quella civile e penale dei funzionari”. In questi casi viene sollecitato il dpr 396/2000.

Icosti di una proceduraper ottenere l’applicazione dei propri diritti possono essere salati: “la denuncia penale si può fare anche senza un avvocato, bastapresentarsi in procurao presso i carabinieri o altri organi di polizia giudiziaria per esporre quanto accaduto documentando il rifiuto. I costi possono salire se si decide di costituirsi parte civile nel processo, in questo caso l’assistenza di un legale è sempre consigliata dato che c’è pur sempre il rischio di commettere qualche errore e di vanificare ogni iniziativa”.

In linea teorica il ddl Cirinnà dovrebbe proiettare l’Italiaun passo avanti ma, in pratica, ostentiamo unaforsennata volontà di marciare sul posto, confinando alla strumentalizzazione ogni possibilità di dialogo costruttivo.

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