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CS – Peschiera, inchiesta Bistrò, l’ex sindaco Falletta assolto dall’accusa di tentata concussione perché il fatto non sussiste

Nessuna pressione sulla polizia locale, dopo un calvario di quasi sei anni, arriva la sentenza definitiva: la 3° Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano accoglie l’annulamento della Corte di Cassazione

Falletta innocente

«Visti gli articoli 605 e 627 del Codice di procedura penale, decadendo In seguito a rinvio della corte di Cassazione con sentenza del 10 Gennaio 2019 in riforma della sentenza del GIP presso il tribunale di Milano del 28 luglio 2015 impugnata da Falletta Antonio Salvatore, assolve l’imputato dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste e revoca le sanzioni civili della sentenza», cosi recita la sentenza della 3° Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano del 30 ottobre 2019, che accoglie tutte le motivazioni della Corte di Cassazione e assolve Antonio Salvatore Falletta. Dunque quello che emerge dagli atti processuali è che l’ex sindaco di Peschiera Borromeo dal 2009 al 2014 ha agito nell’esclusivo interesse dell’Ente.

Le accuse “smentite” del Comandante della polizia locale Giuliano Semeraro

La Corte fra le altre cose, esplicità il fatto che l’allora Comandante della polizia locale Giuliano Semeraro  – attualmente Comandante della Polizia di Crema -, principale accusatore del primo cittadino peschierese, avebbe dovuto astenersi dalle indagini condotte perché in conflitto di interessi: «In realtà – recita la sentenza della Corte di cassazione del 10 gennaio 2019 –  deve sottolinearsi come in presenza di un conflitto di interessi il principio desumibile dall’art. 323 cod. penale implichi che sussista un obbligo di astensione, a prescindere dal settore di riferimento e dalla specifica disciplina che lo regoli…». Infatti Semeraro era destinatario di un provvedimento disciplinare comminato in seguito al rifiuto di obbedire all’Ordinanza Sindacale con il quale Antonio Falletta il 16 dicembre 2013, ordinò alla Polizia Locale di procrastinare lo sgombero del ristorante gestito dalla Società Bistro Snc in un immobile comunale di via Di Vittorio, atto avviato dal Segretario generale Dott. Carlino. Il ristorante era titolare di una convenzione con il Comune di Peschiera Borromeo, caduta in contenzioso che prevedeva anche la somministrazione dei pasti ai dipendenti comunali e alle persone segnalate dai servizi sociali a prezzi clamierati. Come ha sempre sostenuto Antonio Falletta il provvedimento sindacale, per lo spostamento della data di sgombro, fu emanato dietro parere di una Consulenza con uno studio legale che prestava assistenza al Comune, nell’Interesse del Comune stesso, in attesa che l’amministrazione avesse individuato un nuovo gestore in modo da non interrompere il servizio e non lasciare a casa dal lavoro 10 dipendenti. Dello stesso parere non fu l’ex Comandante della Polizia Municale che ravvisò un comportamente delittuoso e denunciò alla Procura della Repubblica l’allora Sindaco di Peschiera Borromeo.

A proposito del Comandante Semeraro la Cassazione scrive: «In primo luogo è stato sottolineato che le affermazioni del Semeraro erano state smentite dal complesso delle prove, dovendosi escludere che il ricorrente Falletta avesse tentato di costringere il Comandante della Polizia Locale ad omettere un atto del suo ufficio».

La discussione sul provvedimento avvenne in Giunta

I Magistrati hanno accertato che la discussione su quel provvedimento avvenne in Giunta e scrivono: «[…] dopo un’analisi differenziale tra la fattispecie della concussione e quella dell’induzione indebita di cui all’art. 319-quater cod. pen., si è affermato essere verosimile che ad un certo punto il Sindaco, che riferiva della vicenda Bistro in Giunta, avesse avvertito una forte divergenza tra i pareri dei legali e l’operato del Comandante della Polizia Locale e del Segretario Generale, determinati a far eseguire lo sgombero, situazione che avrebbe determinato contrasti tra il Falletta da un lato e il Semeraro e il Carlino (N.d.r. Segretario Generale) dall’altro, in un contesto contraddistinto da un’incessante lotta tra fazioni, con conseguente configurabilità del delitto di induzione indebita, correlata all’invito rivolto al Carlino, al cospetto del Semeraro, a valutare la revoca o sospensione dell’ordinanza di sgombero, e alla condotta di chiedere spiegazioni scritte al Semeraro e di promuovere a suo carico un procedimento disciplinare».

« …è mancata, alla luce di quanto rilevato, l’analisi del carattere indebito di tale condotta»

Nell’illustrare questo passaggio gli ermellini accolgono la tesi della difesa, tornano sull’ “inattendibilità” del Comandante della Polizia Municipale e confermano che Falletta ha avuto una “condotta tutt’altro che indebita”: «Orbene – scrivono ancora i Giudici -, deve al riguardo sottolinearsi come, a fronte del riconoscimento della sostanziale inattendibilità del Semeraro, non sia stato chiarito su quali basi siano state in realtà ricostruite le prospettate condotte illecite. A ben guardare è mancata la verifica dei tratti caratteristici di una condotta eziologicamente rilevante, ma soprattutto è mancata, alla luce di quanto rilevato, l’analisi sia del carattere indebito di tale condotta, a fronte degli elementi difensivamente prospettati circa l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero, sia, corrispondentemente, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, anche sotto il profilo soggettivo, in relazione a quanto osservato dalla stessa Corte in ordine all’avvertita divergenza tra i pareri dei legali e a quanto ancora una volta difensivamente prospettato in ordine agli intendimenti espressi dalla Giunta. Si impone – conclude la sentenza –su tali basi l’annullamento della sentenza impugnata con assorbimento degli ulteriori motivi e con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano».

 
Ufficio Stampa Carnevale Bonino
Giulio Carnevale

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