STATUTO A.V.O -SAN DONATO MILANESE
|
|

|
|
Art. 1 - L'A.V.O. -
|
|
|
|
L'A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di San Donato Milanese, con
ininterrotta attività dal 1985, regolarmente costituita, a norma delle
disposizioni del Codice Civile, con atto a rogito del Notaio Andrea Soana di S.
Donato Milanese n. 23775 di Rep. del 4/11/85, registrato a Milano il 15/11/85 al
n. 22767 serie H, conferma la sua forma giuridica di "Associazione di
Volontariato" ed agisce in conformità e nei limiti della legge n. 266/1991 e
delle leggi statali e regionali in materia.
|
|
L'Associazione "A.V.O." ha struttura e contenuti democratici, ha durata
illimitata, ha la propria sede in San Donato Milanese ed è associata alla
Federavo con sede in Milano.
|
|
|
|
Art. 2 - Finalità - Disposizioni
generali:
|
|
|
|
L'A.V.O. :
|
|
|
|
a) in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini
di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella
pienezza dei propri mezzi fisici, e psichici, un servizio qualificato,
volontario e gratuito;
|
|
|
|
b) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi
costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
|
|
|
|
c) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando
esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
|
|
|
|
d) opera nelle strutture ospedaliere e nelle strutture
socio-assistenziali alternative con un servizio organizzato, qualificato e
gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito
delle strutture stesse offrendo loro durante la degenza, calore umano, dialogo,
aiuto per lottare contro le sofferenza, l'isolamento, la noia: con esclusione
però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del
personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce
a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle
organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
|
|
|
|
e) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di
umanizzazione delle strutture nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste
dalla normativa vigente.
|
|
|
|
|
|
Art. 3 - Associati
|
|
|
|
L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente
idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi e ne accettino lo
Statuto e che intendono svolgere un servizio di volontariato qualificato,
organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e
socio-assistenziali.
|
|
Ad ogni aspirante socio è richiesta, come condizione essenziale, una
adeguata formazione, che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi,
le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.
|
|
L'ammissione all'Associazione è deliberata a giudizio insindacabile dal
Consiglio Esecutivo su domanda dell'aspirante Socio e decorre dalla data della
delibera.
|
|
I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare di
direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e
organizzata, non che di recedere dall'appartenenza all'Associazione.
|
|
I Soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente
Statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato
dall'assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata ed
organizzata.
|
|
I Soci hanno tutti pari diritti e doveri.
|
|
|
|
Art. 4 - Finanziamento
|
|
|
|
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo
svolgimento della propria attività da:
|
|
- quote associative e contributi degli aderenti;
|
|
- contributi di privati;
|
|
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
|
|
- contributi di organismi internazionali;
|
|
- donazioni e lasciti testamentari;
|
|
- rimborsi derivanti da convenzioni;
|
|
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive
marginali;
|
|
- rendite di beni mobili o immobilj. pervenuti all'organizzazione a
qualunque titolo.
|
|
I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal
Consiglio Esecutivo.
|
|
Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal
Consiglio attraverso delega del Presidente.
|
|
|
|
Art. 5 - Contabilità
|
|
|
|
L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di
ogni anno .
|
|
L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto
consuntivo annuali, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni
(mobili e immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio
finanziario.
|
|
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno deliberati dal
Consiglio Esecutivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio ed
approvati dall'Assemblea entro i successivi tre mesi.
|
|
|
|
Art. 6 - Gli Organi
dell'Associazione
|
|
|
|
Sono Organi dell'Associazione:
|
|
|
|
- Assemblea dei Soci;
|
|
- Consiglio Esecutivo; Presidente;
|
|
- Collegio dei Revisori dei conti;
|
|
- Collegio dei Probiviri.
|
|
|
|
Art. 7 - Assemblea
|
|
|
|
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.
|
|
Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in
via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta il
Presidente lo ritenga necessario.
|
|
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei
soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15
giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30
giorni dalla convocazione.
|
|
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da
conferirsi al altro Socio.
|
|
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero
dei soci presenti in proprio o per delega.
|
|
Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
|
|
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice di
presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19.
|
|
L'assemblea ha i seguenti compiti:
|
|
- eleggere i membri del Consiglio Esecutivo;
|
|
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
|
|
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;
|
|
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio
esecutivo;
|
|
- approvare il Bilancio preventivo;
|
|
- approvare il Bilancio consuntivo;
|
|
- approvare le richieste di modifica statutaria di cui all'art. 19 e di
scioglimento di cui all'art. 18;
|
|
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico
degli aderenti.
|
|
|
|
Art. 8 - Consiglio
Esecutivo
|
|
|
|
E' composto da 7 a 11 membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente. che
ha la rappresentanza dell'Associazione, e un Vicepresidente che ne fa le veci in
assenza o impedimento del Presidente.
|
|
|
|
Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:
|
|
|
|
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
|
|
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e
consuntivo annuali;
|
|
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea. promuovendo e
coordinando l'attività, distribuendo i compiti. procurando gli strumenti e
autorizzando le spese occorrenti;
|
|
- nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e
coordinatori di settore anche all'infuori dei suoi componenti; - accogliere o
rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
|
|
- in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione.
|
|
|
|
Il Consiglio esecutivo di riunisce su convocazione del Presidente almeno
una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei
componenti.
|
|
In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni
dal ricevimento della richiesta.
|
|
|
|
Art. 9 - Il Presidente
|
|
|
|
Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è
eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
|
|
Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 13 e qualora
non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 7 e 8.
|
|
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza
del Consiglio esecutivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione
successiva.
|
|
|
|
Art. 10 - Collegio dei Revisori
|
|
|
|
E' composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. Provvede al
controllo dei conti dell'associazione e riferisce annualmente
all'Assemblea.
|
|
Esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seg. del C.C.
.
|
|
|
|
Art. 11 - Collegio dei Probiviri
|
|
|
|
E' composto da tre membri ed elegge fra essi il Presidente.
|
|
E' investito, su proposta del Consiglio esecutivo delle questioni di
carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi
motivi del Socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo
art. 16.
|
|
Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il
provvedimento emesso è inappellabile.
|
|
|
|
Art. 12 - Segretario e
Tesoriere
|
|
|
|
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
|
|
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli
aderenti;
|
|
- al disbrigo della corrispondenza;
|
|
- alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni
dell'assemblea e del Consiglio Esecutivo;
|
|
- coordina l'attività delle altre persone addette alla
Segreteria.
|
|
Il Tesoriere :
|
|
- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
|
|
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione
della documentazione relativa;
|
|
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle
spese.
|
|
|
|
Art. 13 - Norme riguardanti gli incarichi
sociali
|
|
|
|
Tutte le cariche e gli incarichi sociali hanno la durata di tre anni e
sono gratuite. Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai Volontari. Qualora
venga, a mancare un componente del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei
revisori dei conti, o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa,
sarà sostituito, per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene e il
nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti.
|
|
La elezione delle cariche di un Associazione è potere che spetta
all'Assemblea in esclusiva. Occorre pertanto che qualora si verifichino
sostituzioni di queste in corso di durata dell'organo, la cooptazione dei
sostituti sia immediatamente sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci
oppure si attui mediante la cooptazione del 1° dei non eletti.
|
|
La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno
della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il
Collegio dei revisori e per il Collegio dei Probiviri.
|
|
Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere
revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso Organo che ha provveduto alla
nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità
associativa.
|
|
|
|
Art. 14 - Copertura
Assicurativa
|
|
|
|
L'Associazione curerà per i propri aderenti che prestano attività di
volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa
vigente.
|
|
Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione
per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di
Volontario.
|
|
|
|
Art. 15 - Quota Sociale
|
|
|
|
La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è
restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. I soci
non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle
riunioni dell'Assemblea ne prendere parte alle attività della Associazione. Essi
non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
|
|
|
|
Art. 16 - Perdita della qualità di
Socio
|
|
|
|
Perdono la qualità di Socio:
|
|
- coloro che non versano la quota sociale per due anni
consecutivi;
|
|
- i dimissionari ;
|
|
- coloro che senza giustificato motivo, non esplicano, per almeno un
triennio, alcuna attività nell'interesse dell'Associazione;
|
|
- coloro che, in base a decisione del Consiglio esecutivo, per violazioni
delle norme statutarie o per altri gravi motivi, risultano nuocere al prestigio
o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività della
Associazione.
|
|
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei
Probiviri il quale decide in via definitiva.
|
|
In attesa della decisione il Consiglio Esecutivo ha facoltà di sospendere
il Socio da qualsiasi attività associativa.
|
|
|
|
Art. 17 - Pubblicazioni e
Periodici
|
|
|
|
L'A.V.O., compatibilmente con la disponibilità di bilancio, può
pubblicare un periodico, sotto l'osservanza delle norme di legge sulla stampa,
per fornire notizie sull'attività della Associazione anche ai fini di
propagandare la stessa.
|
|
|
|
Art. 18 - Scioglimento
dell'Associazione.
|
|
|
|
Nel caso di scioglimento della Associazione il patrimonio sarà devoluto
ad altre Associazioni di volontariato in grado di garantire la destinazione a
fini analoghi a quelli del presente Statuto.
|
|
|
|
Art. 19 - Modifiche allo
statuto
|
|
|
|
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
dall'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative
deliberazioni e i provvedimenti di cui al precedente art. 18 sono approvate
dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Soci.
|
|
|
|
Art. 20 - Abrogazione precedenti norme
statutarie
|
|
|
|
Con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del presente Statuto
debbono intendersi annullate tutte le norme statutarie precedenti.
|
|
|
|
Art. 21 - Norme di rinvio
|
|
|
|
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme di
legge.
|
|
|